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Normativa Agenti
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Trattamento fiscale provvigioni
AGENTI DI COMMERCIO TRATTAMENTO FISCALE E
CONTABILE DELLE PROVVIGIONI CORRISPOSTE
Le imprese che si avvalgono delle prestazioni e dell’opera
di agenti e rappresentanti di commercio devono evidentemente rispettare
tutta una serie di norme e di disposizioni di carattere generale, previste
dal Codice Civile, che regolano i rapporti e i contratti di agenzia,
nonché quelle stabilite nei contratti ed accordi collettivi. In questo
articolo ci occuperemo peraltro esclusivamente del trattamento fiscale
(IVA, ritenuta d’acconto ed ENASARCO) delle provvigioni corrisposte agli
agenti e della contabilizzazione delle provvigioni
stesse.
PROVVIGIONI ED IVA Si deve premettere
che, in relazione alle provvigioni corrisposte, si applicano, senza
deroghe o esclusioni, le norme IVA previste per le prestazioni di servizi,
e soprattutto quelle contenute nell’art. 6, co. 3, D.P.R. 633/1972 secondo
le quali le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del
pagamento del corrispettivo. Questa precisazione è importante in quanto
l’assoggettabilità all’IVA delle provvigioni da parte dell’agente (e cioè
il momento in cui l’agente deve emettere la sua fattura) non deriva dalla
maturazione della provvigione, ma dalla corresponsione di una data somma
(relativa a provvigioni maturate o meno) da parte della Casa mandante. La
prassi consolidata prevede d’altronde che l’agente emetta la sua fattura
contestualmente (o in momento immediatamente precedente) all’incasso delle
provvigioni maturate, o quando richiede un anticipo sulle stesse. A carico
dell’impresa mandante resta comunque l’obbligo di sostituirsi all’agente
per l’emissione della cosiddetta autofattura qualora l’agente stesso,
entro quattro mesi dal ricevimento della somma, non provveda ad emettere
la sua fattura (art. 6, co. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471). Per quanto
riguarda l’aliquota IVA applicabile, si ricorda che è quella ordinaria
(attualmente del 20%) e che la stessa aliquota deve essere applicata non
solo sull’ammontare delle provvigioni vere e proprie percepite, ma anche
su somme introitate ad altro titolo. Si deve infatti fare riferimento
all’art. 13 del D.P.R. 633/1972, là dove viene previsto che l’imposta si
applica sull’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore
di servizi (o al cedente dei beni) in base al contratto, compresi gli
oneri e le spese inerenti alla sua esecuzione, e i debiti o altri oneri
verso terzi accollati al cessionario o al committente. Si deve tener conto
che l’agente ha, a suo carico, sia le spese che ogni onere e rischio
derivante dalla sua attività, e che con la sola provvigione dovrà far
fronte a tutti i costi relativi alla gestione della sua attività e del suo
lavoro. D’altra parte, l’art. 1748 del Codice Civile prevede che l’agente
non abbia diritto al rimborso delle spese d’agenzia. Anche nel caso in cui
la Casa mandante dovesse rimborsare all’agente talune spese da lui
sostenute nel corso dello svolgimento del suo lavoro (spese di trasferta,
vitto, alloggio, trasporto, ecc.), le spese stesse dovranno essere
regolarmente fatturate e non considerate come rimborsi. Si deve in
sostanza ribadire che qualunque somma eventualmente erogata a titolo di
rimborso dalla Casa mandante dovrà essere assoggettata ad IVA, così come a
contribuzione ENASARCO ed a ritenuta d’acconto (si veda più avanti), come
se si trattasse di una normale provvigione. Restano invece escluse
dall’IVA, ex art. 15 dello stesso D.P.R. 633/1972, le somme che la Casa
mandante rimborsa all’agente in quanto riguardano anticipi fatti da
quest’ultimo alla Casa per acquisti effettuati per nome e conto della Casa
stessa. La condizione per la non assoggettabilità all’IVA è data dalla
documentazione di queste spese fatte per nome e conto della Casa mandante.
In altre parole, le fatture dei fornitori dovranno essere intestate
direttamente alla Casa mandante e questi documenti dovranno essere fatti
pervenire dall’agente alla Casa stessa unitamente alla sua nota di
addebito. Sovente accade che queste spese effettuate per nome e conto
vengano richieste a rimborso dall’agente in un momento in cui non sono
ancora maturate provvigioni. Ciò non toglie che l’agente possa richiedere
alla Casa mandante il rimborso di queste spese con l’emissione della
sopraindicata nota di addebito esclusa da IVA. Sempre in relazione alla
determinazione della base imponibile da assoggettare all’imposta, l’agente
dovrà considerare, come imponibili, anche le prestazioni accessorie,
mentre per contro, non potrà diminuire la base imponibile delle somme
eventualmente addebitategli per penalità dalla Casa mandante. Ciò
significa che, se all’agente vengono addebitate delle somme a titolo di
star del credere, le somme stesse non potranno essere scomputate dalla
base imponibile delle provvigioni da assoggettare all’IVA, ma si dovrà
tenerne conto solo in sede di liquidazione delle provvigioni. Infine,
dalla base imponibile devono essere escluse, oltre le già ricordate
anticipazioni effettuate per nome e per conto, anche gli interessi
moratori e le penalità ed indennità connesse alla cessazione del rapporto
di agenzia (per esempio indennità per mancato preavviso, indennità di
clientela), nonché altre somme collegate in qualche modo con al cessazione
del rapporto d’agenzia che abbiano la funzione di indennità o di
risarcimento, previste o meno dal contratto.
RITENUTA DI
ACCONTO La Casa mandante, sempre in relazione alle provvigioni
liquidate all’agente, è obbligata ad operare una ritenuta a titolo di
acconto (art. 25bis, D.P.R. 600/1973) ed a versare contributi
all’ENASARCO. Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto si deve precisare
che va effettuata nei confronti sia delle persone fisiche, sia delle
società di persone o di capitali che effettuano attività di rappresentanza
commerciale o di agenzia. Questa normativa è senza dubbio innovativa
tenendo conto che il reddito dell’agente di commercio si deve considerare
reddito di impresa e, come è noto, questo reddito non è soggetto ad alcuna
ritenuta. La misura della ritenuta, originariamente del 10%, è stata
elevata per il 1998 al 19% ai sensi dell’art. 21, co. 12, della L.
27.12.1997, n. 449. Ora l’aliquota è del 23%, dal momento che si deve fare
riferimento al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R.
917/1986. La ritenuta deve essere operata: - sul 50% della base
imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa mandante di non
avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi; -
sul 20% della base imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa
mandante di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di
terzi. Secondo quanto stabilito con D.M. 16.04.1983, relativamente alla
riduzione al 20% della base imponibile sulla quale applicare la ritenuta,
devono essere considerati dipendenti coloro che prestano nell’impresa la
loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto
la direzione dell’agente e terzi collaboratori coloro che, senza vincoli
di subordinazione, collaborano con l’agente quali gli agenti, i subagenti,
i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari.
Devono essere considerati terzi anche i collaboratori dell’impresa
familiare impiegati nell’esercizio dell’attività dell’agente e gli
associati delle associazioni in partecipazione, quando il loro apporto è
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. L’agente che
ritiene di poter beneficiare della riduzione dell’imponibile al 20% deve
rilasciare apposita dichiarazione al soggetto che eroga le provvigioni.
Questa dichiarazione deve essere inviata alla Casa mandante mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in carta semplice e deve
contenere i dati identificativi dell’agente e l’attestazione di avvalersi
in via continuativa dell’opera di dipendenti e di terzi. La dichiarazione
stessa dovrà essere datata e sottoscritta e inoltrata alla Casa mandante
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel
caso che il diritto alla ritenuta insorga o venga meno nel corso
dell’anno, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 15
giorni dal verificarsi delle suddette
condizioni.
CONTRIBUTI ENASARCO Relativamente
all’ENASARCO, si ricorda che a questa fondazione sono obbligatoriamente
iscritti tutti gli agenti ed i rappresentanti. Il diritto a trattenere la
parte dei contributi a carico dell’agente o del rappresentante di
commercio deve essere esercitato all’atto del pagamento delle provvigioni
sotto pena di decadenza. Il nuovo regolamento dell’ENASARCO, approvato il
24 settembre 1998, ha aggiornato le aliquote con decorrenza 1° luglio
1998. I contributi devono essere versati su tutte le somme a qualsiasi
titolo dovute agli agenti o ai rappresentanti in relazione al rapporto di
agenzia: - l’aliquota contributiva al fondo di previdenza è al 50% a
carico della Casa mandante ed il restante 50% a carico
dell’agente); Quando il mandato è conferito ad agenti e rappresentanti
che operano in società, il contributo minimo è ridotto alla metà per
ciascuno dei soci (anche quando siano più di due). Si deve precisare
inoltre che: 1. la ripartizione dei contributi, diversa da quella
paritetica, deve essere fatta solo dopo che a tutti i soci sia stato
garantito il minimale; 2. i massimali non sono
frazionabili.
Relativamente ai massimali annui, il regolamento
ENASARCO prevede la loro infrazionabilità, stabilendo però che, qualora il
rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, l’anzianità
contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di
effettiva durata del rapporto. Invece per i minimali di contribuzione è
stata prevista la frazionabilità dei trimestri. I principi fondamentali
della disciplina ENASARCO sui minimali di contribuzione sono i
seguenti: -PRINCIPIO DI
PRODUTTIVITÀ: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il
rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, se pure
in misura minima e in un solo trimestre. Nell’ipotesi appunto che siano
maturate provvigioni in un solo trimestre dovranno essere pagate anche le
quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il
rapporto è stato improduttivo. -PRINCIPIO DI
FRAZIONABILITÀ: in caso di inizio o di
cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del
minimale è frazionato in quote per trimestre e deve essere versato per
tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato,
semprechè in alcuni di essi sia maturato il diritto a provvigioni, secondo
il principio di produttività. Al contrario, il contributo minimo non è
dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo. Nel caso
che l’attività di agenzia sia svolta da società per azioni o a
responsabilità limitata, il contributo da versare al fondo di assistenza
sociale della fondazione ENASARCO, in sostituzione dei contributi
previdenziali, a totale carico della Casa mandante, è stabilito nella
misura del 2% senza limiti di massimale.
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