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  Normativa Agenti
  
 
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      Trattamento fiscale provvigioni
      AGENTI DI COMMERCIO TRATTAMENTO FISCALE E 
      CONTABILE DELLE PROVVIGIONI CORRISPOSTE 
      Le imprese che si avvalgono delle prestazioni e dell’opera 
      di agenti e rappresentanti di commercio devono evidentemente rispettare 
      tutta una serie di norme e di disposizioni di carattere generale, previste 
      dal Codice Civile, che regolano i rapporti e i contratti di agenzia, 
      nonché quelle stabilite nei contratti ed accordi collettivi. In questo 
      articolo ci occuperemo peraltro esclusivamente del trattamento fiscale 
      (IVA, ritenuta d’acconto ed ENASARCO) delle provvigioni corrisposte agli 
      agenti e della contabilizzazione delle provvigioni 
      stesse.
  PROVVIGIONI ED IVA Si deve premettere 
      che, in relazione alle provvigioni corrisposte, si applicano, senza 
      deroghe o esclusioni, le norme IVA previste per le prestazioni di servizi, 
      e soprattutto quelle contenute nell’art. 6, co. 3, D.P.R. 633/1972 secondo 
      le quali le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del 
      pagamento del corrispettivo. Questa precisazione è importante in quanto 
      l’assoggettabilità all’IVA delle provvigioni da parte dell’agente (e cioè 
      il momento in cui l’agente deve emettere la sua fattura) non deriva dalla 
      maturazione della provvigione, ma dalla corresponsione di una data somma 
      (relativa a provvigioni maturate o meno) da parte della Casa mandante. La 
      prassi consolidata prevede d’altronde che l’agente emetta la sua fattura 
      contestualmente (o in momento immediatamente precedente) all’incasso delle 
      provvigioni maturate, o quando richiede un anticipo sulle stesse. A carico 
      dell’impresa mandante resta comunque l’obbligo di sostituirsi all’agente 
      per l’emissione della cosiddetta autofattura qualora l’agente stesso, 
      entro quattro mesi dal ricevimento della somma, non provveda ad emettere 
      la sua fattura (art. 6, co. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471). Per quanto 
      riguarda l’aliquota IVA applicabile, si ricorda che è quella ordinaria 
      (attualmente del 20%) e che la stessa aliquota deve essere applicata non 
      solo sull’ammontare delle provvigioni vere e proprie percepite, ma anche 
      su somme introitate ad altro titolo. Si deve infatti fare riferimento 
      all’art. 13 del D.P.R. 633/1972, là dove viene previsto che l’imposta si 
      applica sull’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore 
      di servizi (o al cedente dei beni) in base al contratto, compresi gli 
      oneri e le spese inerenti alla sua esecuzione, e i debiti o altri oneri 
      verso terzi accollati al cessionario o al committente. Si deve tener conto 
      che l’agente ha, a suo carico, sia le spese che ogni onere e rischio 
      derivante dalla sua attività, e che con la sola provvigione dovrà far 
      fronte a tutti i costi relativi alla gestione della sua attività e del suo 
      lavoro. D’altra parte, l’art. 1748 del Codice Civile prevede che l’agente 
      non abbia diritto al rimborso delle spese d’agenzia. Anche nel caso in cui 
      la Casa mandante dovesse rimborsare all’agente talune spese da lui 
      sostenute nel corso dello svolgimento del suo lavoro (spese di trasferta, 
      vitto, alloggio, trasporto, ecc.), le spese stesse dovranno essere 
      regolarmente fatturate e non considerate come rimborsi. Si deve in 
      sostanza ribadire che qualunque somma eventualmente erogata a titolo di 
      rimborso dalla Casa mandante dovrà essere assoggettata ad IVA, così come a 
      contribuzione ENASARCO ed a ritenuta d’acconto (si veda più avanti), come 
      se si trattasse di una normale provvigione. Restano invece escluse 
      dall’IVA, ex art. 15 dello stesso D.P.R. 633/1972, le somme che la Casa 
      mandante rimborsa all’agente in quanto riguardano anticipi fatti da 
      quest’ultimo alla Casa per acquisti effettuati per nome e conto della Casa 
      stessa. La condizione per la non assoggettabilità all’IVA è data dalla 
      documentazione di queste spese fatte per nome e conto della Casa mandante. 
      In altre parole, le fatture dei fornitori dovranno essere intestate 
      direttamente alla Casa mandante e questi documenti dovranno essere fatti 
      pervenire dall’agente alla Casa stessa unitamente alla sua nota di 
      addebito. Sovente accade che queste spese effettuate per nome e conto 
      vengano richieste a rimborso dall’agente in un momento in cui non sono 
      ancora maturate provvigioni. Ciò non toglie che l’agente possa richiedere 
      alla Casa mandante il rimborso di queste spese con l’emissione della 
      sopraindicata nota di addebito esclusa da IVA. Sempre in relazione alla 
      determinazione della base imponibile da assoggettare all’imposta, l’agente 
      dovrà considerare, come imponibili, anche le prestazioni accessorie, 
      mentre per contro, non potrà diminuire la base imponibile delle somme 
      eventualmente addebitategli per penalità dalla Casa mandante. Ciò 
      significa che, se all’agente vengono addebitate delle somme a titolo di 
      star del credere, le somme stesse non potranno essere scomputate dalla 
      base imponibile delle provvigioni da assoggettare all’IVA, ma si dovrà 
      tenerne conto solo in sede di liquidazione delle provvigioni. Infine, 
      dalla base imponibile devono essere escluse, oltre le già ricordate 
      anticipazioni effettuate per nome e per conto, anche gli interessi 
      moratori e le penalità ed indennità connesse alla cessazione del rapporto 
      di agenzia (per esempio indennità per mancato preavviso, indennità di 
      clientela), nonché altre somme collegate in qualche modo con al cessazione 
      del rapporto d’agenzia che abbiano la funzione di indennità o di 
      risarcimento, previste o meno dal contratto.
  RITENUTA DI 
      ACCONTO La Casa mandante, sempre in relazione alle provvigioni 
      liquidate all’agente, è obbligata ad operare una ritenuta a titolo di 
      acconto (art. 25bis, D.P.R. 600/1973) ed a versare contributi 
      all’ENASARCO. Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto si deve precisare 
      che va effettuata nei confronti sia delle persone fisiche, sia delle 
      società di persone o di capitali che effettuano attività di rappresentanza 
      commerciale o di agenzia. Questa normativa è senza dubbio innovativa 
      tenendo conto che il reddito dell’agente di commercio si deve considerare 
      reddito di impresa e, come è noto, questo reddito non è soggetto ad alcuna 
      ritenuta. La misura della ritenuta, originariamente del 10%, è stata 
      elevata per il 1998 al 19% ai sensi dell’art. 21, co. 12, della L. 
      27.12.1997, n. 449. Ora l’aliquota è del 23%, dal momento che si deve fare 
      riferimento al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 
      917/1986. La ritenuta deve essere operata: - sul 50% della base 
      imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa mandante di non 
      avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi; - 
      sul 20% della base imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa 
      mandante di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di 
      terzi. Secondo quanto stabilito con D.M. 16.04.1983, relativamente alla 
      riduzione al 20% della base imponibile sulla quale applicare la ritenuta, 
      devono essere considerati dipendenti coloro che prestano nell’impresa la 
      loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto 
      la direzione dell’agente e terzi collaboratori coloro che, senza vincoli 
      di subordinazione, collaborano con l’agente quali gli agenti, i subagenti, 
      i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari. 
      Devono essere considerati terzi anche i collaboratori dell’impresa 
      familiare impiegati nell’esercizio dell’attività dell’agente e gli 
      associati delle associazioni in partecipazione, quando il loro apporto è 
      costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. L’agente che 
      ritiene di poter beneficiare della riduzione dell’imponibile al 20% deve 
      rilasciare apposita dichiarazione al soggetto che eroga le provvigioni. 
      Questa dichiarazione deve essere inviata alla Casa mandante mediante 
      lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in carta semplice e deve 
      contenere i dati identificativi dell’agente e l’attestazione di avvalersi 
      in via continuativa dell’opera di dipendenti e di terzi. La dichiarazione 
      stessa dovrà essere datata e sottoscritta e inoltrata alla Casa mandante 
      entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel 
      caso che il diritto alla ritenuta insorga o venga meno nel corso 
      dell’anno, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 15 
      giorni dal verificarsi delle suddette 
      condizioni.
  CONTRIBUTI ENASARCO Relativamente 
      all’ENASARCO, si ricorda che a questa fondazione sono obbligatoriamente 
      iscritti tutti gli agenti ed i rappresentanti. Il diritto a trattenere la 
      parte dei contributi a carico dell’agente o del rappresentante di 
      commercio deve essere esercitato all’atto del pagamento delle provvigioni 
      sotto pena di decadenza. Il nuovo regolamento dell’ENASARCO, approvato il 
      24 settembre 1998, ha aggiornato le aliquote con decorrenza 1° luglio 
      1998. I contributi devono essere versati su tutte le somme a qualsiasi 
      titolo dovute agli agenti o ai rappresentanti in relazione al rapporto di 
      agenzia: - l’aliquota contributiva al fondo di previdenza è al 50% a 
      carico della Casa mandante ed il restante 50% a carico 
      dell’agente); Quando il mandato è conferito ad agenti e rappresentanti 
      che operano in società, il contributo minimo è ridotto alla metà per 
      ciascuno dei soci (anche quando siano più di due). Si deve precisare 
      inoltre che: 1. la ripartizione dei contributi, diversa da quella 
      paritetica, deve essere fatta solo dopo che a tutti i soci sia stato 
      garantito il minimale; 2. i massimali non sono 
      frazionabili.
  Relativamente ai massimali annui, il regolamento 
      ENASARCO prevede la loro infrazionabilità, stabilendo però che, qualora il 
      rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, l’anzianità 
      contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di 
      effettiva durata del rapporto. Invece per i minimali di contribuzione è 
      stata prevista la frazionabilità dei trimestri. I principi fondamentali 
      della disciplina ENASARCO sui minimali di contribuzione sono i 
      seguenti: -PRINCIPIO DI 
      PRODUTTIVITÀ: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il 
      rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, se pure 
      in misura minima e in un solo trimestre. Nell’ipotesi appunto che siano 
      maturate provvigioni in un solo trimestre dovranno essere pagate anche le 
      quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il 
      rapporto è stato improduttivo. -PRINCIPIO DI 
      FRAZIONABILITÀ: in caso di inizio o di 
      cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del 
      minimale è frazionato in quote per trimestre e deve essere versato per 
      tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, 
      semprechè in alcuni di essi sia maturato il diritto a provvigioni, secondo 
      il principio di produttività. Al contrario, il contributo minimo non è 
      dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo. Nel caso 
      che l’attività di agenzia sia svolta da società per azioni o a 
      responsabilità limitata, il contributo da versare al fondo di assistenza 
      sociale della fondazione ENASARCO, in sostituzione dei contributi 
      previdenziali, a totale carico della Casa mandante, è stabilito nella 
      misura del 2% senza limiti di massimale. 
        
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